CCNL Ist. Socio Assistenziale Anaste: conclusa negativamente la procedura di raffreddamento

I sindacati chiedono l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei posti di lavoro 

Lo scorso 1° luglio si è conclusa con verbale di mancato accordo la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro su richiesta delle federazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Il 10 giugno Anaste comunicava, infatti, l’intenzione di sottoscrivere il rinnovo del CCNL Anaste vigenza 2023-2025 con le seguenti proposte: 55,00 euro di aumento per il 4° livello, integrazione di 5,00 per l’assistenza sanitaria integrativa; un importo a titolo d UnaTantum pari a 200,00 euro sotto forma di welfare; il pagamento del terzo e del quarto evento di malattia al 75%.

I sindacati, però, non hanno ritenuto insufficiente la proposta dell’associazione datoriale e lesiva dei diritti dei lavoratori in quanto poco in linea con i contratti sottoscritti dalle altre sigle sindacali e pertanto si sono riservate di indire lo sciopero nazionale nelle prossime ore richiedendo l’avvio di campagne di informazione  mediante assemblee sindacali unitarie nei posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e  attraverso l’invio di comunicati.

Il Bonus mamme lavoratrici per il 2025

Le nuove disposizioni del D.L. n. 95/2025 pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno scorso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 luglio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L.n. 95/2025, le disposizioni per l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri di 2 o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del D.L., valida solo per il 2025. Più precisamente, la misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40.000 euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023).

Infine, dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).

CIPL Edilizia Industria Livorno: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

Le Parti Sociali, all’esito della verifica degli indicatori, hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024

Il giorno 16 giugno 2025 si sono incontrati Ance Toscana Costa, assistiti da Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze Livorno Massa Carrara e la Fillea-Cgil di Livorno, Filca-Cisl Toscana, Feneal-Uil Toscana. Le Parti si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2024, la cui eventuale corresponsione avverrà a consuntivo nell‘anno 2025, in applicazione delle disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Livorno del 16 maggio 2022.

Sulla base delle previsioni, ex art. 38 del citato CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dall’Accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022, che prevede che per ogni indicatore la comparazione avverrà, sulla base degli ultimi dati disponibili, con riferimento all’anno 2024, confrontando la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2021/2022/2023. L’EVR 2024 verrà erogato da gennaio a dicembre 2025.

Le Parti Sociali hanno dato corso alla verifica degli indicatori ed all’esito di tale verifica hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre, nel 2025.

CCNL Ferrovie dello Stato: sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo

I lavoratori approvano il rinnovo del contratto di settore con il 68% dei consensi

Il 6 luglio 2025, le Parti sociali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno comunicato l’esito positivo del referendum consultivo sul rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie, siglato il 22 maggio 2025, registrando un consenso dei lavoratori pari al 68%. 

Dunque, la maggioranza dei ferrovieri e dei lavoratori degli appalti ferroviari ha riconosciuto un avanzamento concreto delle proprio condizioni di lavoro, attraverso un contratto che introduce importanti novità sia per la parte economica sia per quella normativa. 

Pertanto, le sigle sindacali hanno comunicato ad Agens e al Gruppo FS lo scioglimento della riserva, abilitando a partire da luglio, l’erogazione della prima quota di aumento dei minimi tabellari con decorrenza 1° giugno 2025. Inoltre, verranno corrisposti gli arretrati relativi al mese scorso. 

Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: profili assicurativi

Fornite indicazioni sui criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi (INAIL, circolare 4 luglio 2025 n. 40).

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2025, l’INAIL ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi dell’attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

In particolare, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:

lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

– Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a) del Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
– Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.