Approvato il disegno di legge “Made in Italy”

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 maggio 2023, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia del Paese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 31 maggio 2023).

Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana, con l’obiettivo di dotare il “Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. In tal senso, sono stati ideati interventi per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

 

Tra le misure previste a favore delle imprese, rientra la costituzione del Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro.

Sono state annunciate anche misure settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza, attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. In particolare 10 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.
 
Al fine di promuovere le abilità, le conoscenze e le competenze connesse al made in Italy, è stata prevista l’istituzione del Liceo del Made in Italy e della Fondazione denominata “Imprese e Competenze per il Made in Italy”. Inoltre, per favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, è stata decretata la nascita di un programma di trasferimento delle competenze generazionali per le imprese private con non più di 15 unità da svolgere attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione, da non oltre 2 anni, a un nuovo assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 30 anni. Con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana è anche stata istituita l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy. 

Nell’ambito della tutela del marchio “Made in Italy”, per assicurare la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti italiani:

  • è stato adottato un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione Made in Italy per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni;
  • è stato previsto l’uso della Blockchain per la certificazione delle filiere e la creazione di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore per la tracciabilità delle filiere e per sostenere e promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT) utile ai fini informativi per i consumatori;
  • sono stati annunciati finanziamenti per consulenze per l’avvio di attività nel metaverso;
  • è stato incentivato il processo di associazione tra produttori e la redazione di un disciplinare per le produzioni artigianali e industriali.

Infine, in materia di lotta alla contraffazione, sono state previste modifiche al sistema sanzionatorio e al codice di procedura penale in materia, riorganizzazione degli uffici per favorire la specializzazione in materia e misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

Depositi fiscali: autorizzazione provvisoria in assenza dei requisiti

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n. 124, è stato pubblicato il D.M. 17 marzo 2023 previsto dall’articolo 23, comma 12 del testo unico delle accise relativo all’autorizzazione per 12 mesi all’esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti.

L’intervento di modifica dell’articolo 23, comma 12, del testo unico accise, ad opera dell’articolo 5-quater, comma 1, del D.L. n. 21/2022, risponde alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal suddetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del 30% del totale delle estrazioni di un biennio.

 

L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all’ubicazione del deposito fiscale verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale e qualora ne venga riscontrata l’insussistenza, il medesimo ufficio comunica all’esercente l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.

L’esercente può presentare entro 20 giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza di tali condizioni. 

Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di 10 giorni, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione.

 

L’importo della garanzia è determinato dall’ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione. La stessa può essere prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale e ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione. Qualora sia necessario, l’esercente può adeguarla in modo che la stessa risulti sempre conforme durante l’intero periodo dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività.

L’ufficio competente, in ciascuno dei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell’attività verifica la conformità della garanzia prestata e in caso contrario adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

 

Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo ufficio verifichi il mancato ripristino delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo Ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell’esercente.

 

Infine, sempre l’ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale. Nel caso in cui, invece, il medesimo ufficio, al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all’esercente.

Informazioni di dominio pubblico: concesso il diritto d’accesso ai propri dati

Il Garante per la privacy ha affermato il principio secondo il quale Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio (Garante per la privacy, newsletter 26 maggio 2023).

Al termine dell’attività istruttoria relativa a due reclami presentati nei confronti di istituti di credito da un cliente, che non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ammonito gli istituti di credito.

 

Nel caso di specie, infatti, l’interessato non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali poichè le due banche rispondevano solo fornendo dati anagrafici e bancari, omettendo ulteriori informazioni. 

Gli istituti di credito, basandosi sulla normativa antiriciclaggio, ritenevano di non dover fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa. In particolare le notizie riguardavano un’indagine nei confronti del cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.

Per tali motivi, l’Autorità ha ritenuto di dover ammonire entrambe le banche per non aver fornito tempestivo e completo riscontro all’istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente, non ricorrendo gli estremi per l’applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell’interessato delle predette informazioni, non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio, trattandosi di notizie di stampa liberamente accessibili a chiunque online, così come la sentenza della Cassazione.

La Carta fondamentale dei diritti dell’UE agli articoli 7 e 8, tutela, rispettivamente, il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale. In relazione alla possibilità di limitare tali diritti, all’articolo 52 della Carta, sono fissati i criteri da rispettare nell’applicazione di tali limitazioni:

– il principio di proporzionalità, secondo il quale possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

– il principi di necessità, in ragione del quale il diritto dell’interessato a ricevere le informazioni che lo riguardano non può essere eliminato, ma eventualmente rimandato ad un momento successivo.

 

Il legislatore europeo, inoltre, ha disciplinato il tema delle limitazioni ai diritti degli interessati nell’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679, riguardo al quale si sono soffermate le Linee Guida n. 10/2020 adottate il 13 ottobre 2021 dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

In alcuni casi, come ad esempio nel caso dell’antiriciclaggio, la limitazione ai diritti potrebbe essere necessaria, laddove fornire informazioni ad interessati sottoposti ad indagine, potrebbe compromettere il successo dell’indagine stessa.

Pertanto gli operatori devono porre in essere un delicato bilanciamento che garantisca un’applicazione proporzionata della limitazione, così da limitare la stessa al periodo di tempo effettivamente necessario a salvaguardare gli interessi generali che potrebbero essere compromessi dalla comunicazione all’interessato.

 

Superbonus 110%: omesso deposito asseverazione di rischio sismico

Ai fini dell’accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2023, n. 332).

L’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, concernente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, dispone l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento.

Secondo il suddetto comma 3, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, come chiarito dalla circolare n. 28/2022, sussiste la necessità dell’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 58/2017. Secondo il citato D.M., il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Dunque, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale e non può essere considerata una violazione meramente formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Inoltre, riguardo alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022, nell’ambito della Tregua fiscale, ne restano escluse le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Il legislatore, infatti, ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Nel caso di specie, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate al mancato deposito all’ente locale dell’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, consiste nel sanare l’omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, ricorrendo all’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza e qualora l’istante:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate è impossibilitata a stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto della remissione in bonis, in quanto l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l’asseverazione, rendendo impossibile da stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto. Ciò sarà possibile, in particolare, laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

Trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla natura partecipativa degli strumenti “convertendi” e sulla loro sostanziale assimilabilità alle azioni ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile (Agenzia delle entrate, sintesi 25 maggio 2023, n. 1).

L’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 44 TUIR ovvero similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del medesimo comma 2. 

L’Agenzia delle entrare spiega come tale previsione, originariamente applicabile solto ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio (soggetti “IAS-adopter”), è stata estesa dall’articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017 anche alle imprese che si conformano ai principi contabili nazionali (soggetti “OIC-adopter”), quali sono nella fattispecie gli investitori (NewCo) e la Target.

Ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale degli accordi di investimento “convertendi”, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 44 del TUIR, nonché alle indicazioni fornite nella circolare n. 26/E del 2004, da cui emerge che gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente. In particolare, ai fini dell’assimilabilità alle azioni tale connessione con i risultati dell’emittente deve riguardare sia l’an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell’investimento.

Con riferimento alla fattispecie in esame, la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti “convertendi” in esame e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile. L’apporto eseguito dal sottoscrittore degli strumenti “convertendi” non ha altra prospettiva all’infuori dell’acquisizione della qualità di socio dell’emittente. Tale apporto ha, dunque, natura di capitale di rischio, erogato a fronte dell’aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito dalla Target. Gli accordi di investimento nascono, infatti, con la finalità di effettuare la Conversione e sono strumentali alla creazione del rapporto sociale (che si perfeziona dopo un certo tempo). Dunque, l’unica forma di remunerazione prevista per l’investitore è il dividendo una volta assunta la qualità di socio.

In base all’articolo 44 del TUIR il trattamento fiscale che deriva dall’assimilazione degli accordi di investimento alle azioni comporta:

– in capo alla Target, che l’incasso delle somme di denaro messe a disposizione degli investitori non abbia un effetto reddituale e che gli interessi siano irrilevanti ai fini IRES, senza costituire una forma di remunerazione attribuibile al possessore dei titoli partecipativi. In definitiva, in sede di conversione, la Target imputa a capitale sociale (ed eventualmente a sovrapprezzo) la riserva “targata” iscritta a patrimonio netto e attribuisce quote di partecipazione agli investitori senza che vi sia il transito di elementi a conto economico e senza, perciò, che la conversione abbia alcun effetto ai fini della fiscalità diretta dell’emittente;

– in capo agli investitori, che gli accordi “convertendi”, che trovano contabilmente collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie (nell’ambito della voce “altri titoli”), rappresentino un investimento destinato a essere durevolmente mantenuto nel patrimonio aziendale dell’investitore.

Alla luce dell’assimilabilità alle azioni, la svalutazione degli strumenti “convertendi” è fiscalmente irrilevante a norma dell’articolo 110, comma 1, lett. d) del TUIR, ai sensi del quale il costo degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali non concorrono alla formazione del reddito. Analogamente, sono prive di rilevanza fiscale le rivalutazioni degli strumenti similari alle azioni.

Ai fini IRAP, chiarisce l’Agenzia, non si producono effetti rilevanti sulla determinazione della base imponibile, di cui all’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997. Infine, nel caso in cui si verifichi la conversione, in occasione della successiva cessione delle azioni di conseguenza acquisite, troverà eventualmente applicazione il regime della participation exemption al ricorrere delle condizioni individuate dall’articolo 87 TUIR sia nell’ipotesi di Modello Contrattuale che di Modello SFP.

Relativamente all’accertamento del presupposto del minimum holding period, invece, il termine di decorrenza da prendere a riferimento dovrà essere il momento della sottoscrizione degli accordi di investimento che incorpora il diritto di ottenere la conversione, tenuto conto che la conversione è un evento che ai fini fiscali non determina l’interruzione del periodo di possesso.