Liberalizzazione temporanea degli scambi con l’Ucraina

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato un avviso in merito al nuovo regolamento n. 1077/2023 sulle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi tra UE e Ucraina (Agenzia delle dogane, comunicato 8 giugno 2023).

Con il Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, sono state istituite misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina, con l’obiettivo di fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

 

Tali misure, in vigore a decorrere dal 6 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, prevedono la concessione di regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

 

In particolare, il regolamento prevede:
– la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi di entrata per i prodotti ortofrutticoli;
– la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione;
l’esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche successivamente alla scadenza dello stesso;
– la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/4782 del Parlamento europeo e del Consiglio per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Il Regolamento prevede, inoltre, che la Commissione possa sospendere, di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno Stato membro, tali misure nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’Accordo di associazione.

Riallineamento: recupero imposta sostitutiva in eccesso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata in misura superiore al dovuto a causa di un errore nella sua determinazione (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2023, n. 344).

L’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio, cosiddetto riallineamento.

 

L’affrancamento si effettua con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

– la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

– le successive con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

 

Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 è stato chiarito che la stessa va determinata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

In particolare, con la suddetta circolare, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini dell’affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorre a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero al netto dell’imposta sostitutiva versata.

 

Tanto premesso, nel caso di specie, l’istante, ha esercitato l’opzione per l’affrancamento delle riserve vincolate al regime di sospensione di imposta originatesi per effetto del riallineamento.

La prima rata risulta corrisposta in parte in data 20 luglio 2021 e in parte 15 settembre 2021, usufruendo della proroga disposta per i soggetti ISA dal Decreto Sostegni-bis; la seconda rata risulta corrisposta in data 30 giugno 2022 e la terza rata risulta ancora non saldata, non essendo ancora scaduto il termine del suo versamento, coincidente con quello del pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2022.

Avendo l’istante indicato nel rigo “RQ103” del modello redditi “SP2021”, relativo al periodo d’imposta 2020, colonna 1, un saldo di rivalutazione/riserva vincolata da affrancare al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riallineamento, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, pari al 10% della colonna 1, è stata determinata in misura superiore al dovuto. 

 

L’Agenzia ha chiarito che, al fine di correggere l’errore commesso, l’istante può dunque presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020. Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata, che resta confermata, ma, per espressa affermazione dell’istante, è utilizzata esclusivamente per correggere l’errore commesso in sede di compilazione del “quadro RQ” della dichiarazione.

L’istante potrà, dunque, procedere al versamento della terza rata, in misura ridotta per effetto della dichiarazione integrativa, scomputando dal relativo importo quello delle eccedenze di versamento emergenti dalle prime due rate già versate.

Flat tax incrementale: in consultazione la bozza di circolare

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica, fino al 15 giugno, una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. flat tax incrementale, introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate, comunicato 6 giugno 2023).

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate parte dall’analizzare la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 55 a 57: un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. A riguardo la circolare fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale beneficio fiscale, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruirne.

 

Riguardo all’ambito soggettivo, sono beneficiari dell’agevolazione:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014;
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Con riferimento all’ambito oggettivo, è prevista l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente. L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Il reddito da confrontare, dunque, non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. Diversamente, l’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

 

La circolare prosegue precisando, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, che l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente, ma solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

 

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 56 della Legge di bilancio 2023, rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e delle relative addizionali, in forza del comma 57 della Legge di bilancio 2023, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Pertanto per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le regole ordinarie.

 

Si rappresenta che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote
progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del TUIR, il quale, alla lettera a), esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi soggetti a imposta sostitutiva. L’IRPEF, pertanto, andrà calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

 

Sono esclusi da tale regime agevolativo i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023, attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Viceversa, possono accedere al beneficio fiscale i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

È sufficiente, dunque, aver svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

 

In particolare per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

 

La verifica dell’incremento di reddito, poi, deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del
triennio. Qualora il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni fosse negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita sarebbe da ritenersi irrilevante.

 

Nel caso di adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, la circolare chiarisce che non è precluso l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, infatti, potrà essere utilizzato anche il reddito assoggettato al regime forfetario per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

 

Infine, viene chiarito che per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione dei redditi, al netto delle perdite pregresse.

Associazione professionale: compensi di sindaco o amministratore soggetti a IRAP

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito di un’associazione professionale, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci (Agenzia delle entrate, risposta 5 giugno 2023, n. 338).

Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 8, della Legge di bilancio 2022 ha previsto che tale imposta regionale non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997.

A riguardo l’Agenzia delle entrate cita la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, nella quale viene anche chiarito che il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni contenuto nella norma implica che resti assoggettato a IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.

In relazione ai compensi connessi agli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, l’Agenzia richiama la sentenza del 29 settembre 2016, n. 19327 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che tali compensi non vadano inclusi nella base imponibile IRAP dell’associazione, qualora l’esercizio delle predette attività avvenga in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione. Oltre a ciò, affinché operi l’esclusione dalla base imponibile IRAP, deve risultare possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti, con onere della prova a carico del contribuente che è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione a una associazione professionale.

 

Nel caso di specie, l’oggetto dell’associazione professionale è l’esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni giuridiche ed economiche, fra le quali quelle di dottore commercialista ed esperto contabile e consulente del lavoro, con il comune scopo di favorire ed accrescere lo svolgimento delle attività professionali dei soci.

In relazione alle modalità della gestione contabile degli incarichi di sindaco e amministratore, la fatturazione dei compensi connessi a tali incarichi risulta essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall’associazione, sulla base del regolamento che prevede che tutti i soci svolgano la propria attività in piena autonomia professionale e in piena autonomia nei rapporti con la clientela, prevedendo espressamente che per l’incarico di sindaco o amministratore spetti un premio in percentuale sul compenso fatturato e percepito dalla medesima associazione professionale.

 

L’Agenzia, dunque, osserva che in questo quadro gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, che la designazione del professionista sembra avvenire anche in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui il professionista fa parte e che quest’ultimo, nell’espletamento dell’incarico, si avvalga in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

 

Il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, del premio conferma che i compensi percepiti per tali incarichi sono da intendersi come proventi della propria organizzazione e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista, confluendo con gli altri compensi percepiti dall’associazione professionale per le attività svolte.

 

Ciò premesso, dunque, l’Agenzia ha affermato che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione istante.

Bonus Sud e credito d’imposta ZES e ZLS: nuovo modello di comunicazione

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta pergli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls), definendone modalità e termini di presentazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347).

L’articolo 1, comma 265, della Legge di bilancio 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 ha poi modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

A tal riguardo, per consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 188347/2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

– nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

– nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;

– nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

 

Tale modello può essere inviato, tramite il software “CIM23”, o dal beneficiario stesso o da un soggetto incaricato, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall’8 giugno 2023 e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni. Con la stessa modalità, inoltre, può essere inviata una nuova comunicazione, per rettificarne una già inviata, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Oltre il termine massimo previsto per l’invio, potranno essere accolte solo:

– comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

– comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

 

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.