CCNL Editoria e Grafica – Industria: contributo spese per rinnovo contratto

Le OO.SS. di settore richiedono un contributo spese pari a 27,00 euro da trattenere sulle competenze del mese di marzo 2024

A seguito delle assemblee di consultazione per il rinnovo del contratto e dello scioglimento della riserva, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno richiesto ad Assografici, AIE, ANES, la disponibilità per la raccolta del contributo, richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori, relativo alle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa, dalla scadenza del contratto.
A tal fine, in caso di approvazione con la retribuzione di marzo 2024 le Aziende effettueranno una trattenuta di 27,00 euro ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale, da versare alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL”. Entro il 29 febbraio 2024 le Aziende dovranno dare comunicazione di quanto sopra ai lavoratori e alle lavoratrici mediante un’unica comunicazione attraverso affissione in bacheca aziendale o mediante bacheca elettronica o mediante altro mezzo equivalente con il testo che segue: “Il 19 dicembre 2023 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Grafici Editori sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 9 febbraio 2024 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici. A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, sviluppatasi tra le Parti da gennaio 2023 a dicembre 2023, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 27,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2024. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota dovranno darne avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro e non oltre il 10 marzo 2024“.
Nel comunicato viene inoltre precisato che la trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici non iscritti/e alle OO.SS. che non risultino presenti in Azienda per qualsivoglia motivo (a titolo esemplificativo malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa a qualunque titolo, puerperio, aspettativa, Cassa Integrazione/FIS, trasferta) durante tutto il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione/invio della comunicazione ed il 31 marzo 2024. Per i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata, in virtù del ridotto orario di lavoro.

CIRL Agricoltura Impiegati Sicilia: sottoscritto il nuovo contratto per i dipendenti del settore



Per i Quadri e gli impiegati del settore agricolo sono previste novità retributive e normative


Il 2 febbraio scorso, Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori italiani, insieme a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, della regione Sicilia, hanno sottoscritto il contratto territoriale per i Quadri e gli impiegati agricoli. Il CIRL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, presenta novità dal punto di vista normativo ed economico.


A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli stipendi percepiti al 31 dicembre 2022 sono incrementati del 5%. Come stabilito dal CIRL, al recupero del periodo di vacanza contrattuale, per i Quadri e gli impiegati in forza alla data del 1° gennaio 2023, viene stabilita un’Una Tantum che viene liquidata entro e non oltre la retribuzione della mensilità di giugno 2024, come riportato nella tabella di seguito.


























Livello Importo
Quadro 755,00
1a 725,00
2a 650,00
3a 560,00
4a 500,00
5a 455,00
6a 420,00

Per i Quadri è prevista un’indennità di funzione pari a 70,00 euro per 14 mensilità, da aggiungersi alla paga base. L’indennità di cassa è pari a 60,00 euro per 12 mensilità; mentre, l’indennità sostitutiva di mensa è pari a 6,00 euro (valore giornaliero del buono pasto). E’ previsto un rimborso spese per l’uso di mezzi di locomozione propri, pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una permanenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro. Tuttavia, il rimborso non può superare il tetto degli 80km.
A riportare dei cambiamenti è la classificazione del personale, con l’introduzione di nuove figure professionali come quella del responsabile settore controlli di qualità e sicurezza dei prodotti (2° categoria) e impiegato addetto all’accoglienza, all’organizzazione delle degustazioni e delle attività ricreative (4° categoria).
In materia di permessi straordinari regionali, viene riconosciuto 1 giorno in più in aggiunta a quello già indicato dall’art. 25 del CCNL. Ulteriori novità sono previste anche per quel che riguarda la disciplina legata ai giorni festivi (art. 5 del CIRL) e al contributo di assistenza contrattuale territoriale regionale, con il versamento di un contributo pari a 1,00 euro mensile a carico dell’azienda e di 1,00 euro mensile a carico dell’impiegato e del Quadro.  

Le note di rettifica di “EASY INPS”

Comunicata la possibilità di fornire una consulenza automatizzata, dedicata a intermediari e operatori di sede (INPS, messaggio 13 febbraio 2024, n. 666).

L’INPS ha reso noto che il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” si concentrerà, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica”, con l’obiettivo di determinare, in maniera chiara e intuitiva, le motivazioni che hanno portato alla genesi della nota stessa.

Il servizio rientra nella fase avviata dal Piano Strategico Digitale e dal progetto collegato, “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” che prevede anche il coinvolgimento dei destinatari dei servizi, al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

In particolare, in riferimento all’attività di consulenza che gli operatori di sede dell’INPS svolgono quotidianamente, è emersa l’esigenza di standardizzare e omogenizzare le indicazioni fornite in merito a procedure o a quesiti specifici.

Come funziona?

Mediante una nuova modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, dedicata a intermediari e operatori di sede, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”. 

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Questa specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

– Sanzioni;

– Differenze contributive per irregolarità (Durc);

– Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

– Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

– Differenze contributive su aliquota applicata;

– Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023.

L’INPS segnala anche che lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause dell’elenco sopra riportato (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Infine, è allegato al messaggio in commento il manuale utente contenente ulteriori indicazioni operative.

CIPL Edilizia Industria Terni: definito l’EVR per il 2024



Le Parti Sociali hanno definito l’EVR per il 2024 nella misura del 4%


Il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria, Fenal-Uil Umbria hanno confermato l’istituto dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, legato al raggiungimento di obiettivi di carattere territoriale.
 Le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR relativamente all’anno 2024, hanno proceduto al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri presi a riferimento sono i seguenti:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni, peso 20%;
– monte salari denunciato alla Casa Edile di Terni, peso 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Terni al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro, peso 20%;
– massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Terni, peso 40%.
Esaminati i dati forniti dalla Cassa Edile di Terni relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022,  le Parti rilevano che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo e di conseguenza hanno definito l’EVR nella misura del 4%.


























Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
OPERAI 
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv. 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

 










































Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
IMPIEGATI
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
QUADRI 1894,71 75,79

CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal): con la retribuzione di marzo nuovi minimi retributivi



Sono previsti nuovi minimi retributivi con la busta paga di marzo 2024  


Sulla base di quanto stabilito dalle OO.SS. Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, nel CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal), in vigore dal 1° maggio 2022 e in scadenza il 30 aprile 2025, con la retribuzione del mese di marzo 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi da erogarsi al personale che opera nelle attività della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati quali: autotrasporto merci su strada per conto di terzi; imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto; imprese di spedizione; consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi; ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali; servizi industriali; servizi affini e complementari connessi; servizi accessori e distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci. 
Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi ai minimi retributivi al 1° marzo 2024.
































Livello Minimo al 1° marzo 2024
Quadri 2.374,70 (*)
Primo livello 2.230,30
Secondo livello 2.048,85
Terzo livello Super 1.851,20
Terzo livello 1.801,35
Quarto livello 1.744,55
Quinto livello 1.632,90
Sesto livello 1.526,35
Settimo livello 1.403,95

Per il Quadro, bisogna aggiungere al minimo tabellare l’indennità di funzione, pari a 52,00 euro; mentre l’Edr è compreso nei minimi.
All’interno del CCNL (art. 25 Retribuzione di fatto – Tipologie di retribuzione) viene specificato che per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento. A tal proposito, si conviene che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° livello, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%