CIPL Edilizia Industria Genova: stabiliti gli importi dell’EVR 2024



Definiti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati operai e Quadri del settore edile


L’Ance Genova ha comunicato che, per effetto delle previsioni del CIPL Edilizia Industria della Città Metropolitana di Genova, stipulato il 13 dicembre 2021, dalla stessa Ance, insieme alle organizzazioni sindacali territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è prevista l’erogazioni dell’EVR dal 1° gennaio 2024 secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito. L’emolumento spetta agli impiegati, operai e quadri che lavorano nel settore edile.


































Livello Valore mensile impiegati e Quadri Valore orario operai
VII 47,37 euro  
VI 42,63 euro  
V 35,52 euro  
IV 33,16 euro 0,19 euro
III 30,79 euro 0,18 euro
II 27,71 euro 0,16 euro
I 23,68 euro 0,14 euro

Pagamento rateizzato dei contributi sospesi, inadempimento e recupero

L’INPS esamina le conseguenze del mancato o parziale pagamento rateale dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43). 

In caso di eventi calamitosi, le disposizioni legislative a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali possono prevedere, tra l’altro, la sospensione per un certo periodo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), stabilendosi che, alla fine del suddetto periodo, il pagamento debba avvenire in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

 

Eventualmente, può essere disposto che la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine fissato dal legislatore. 

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, prende in considerazione le ipotesi di mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma, descrivendone le conseguenze e definendo una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero, in mancanza di una specifica disciplina in materia.

 

Il mancato pagamento

 

Innanzitutto si deve ricordare che, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare il recupero del credito, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione contributiva.

 

Inoltre, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; pertanto, i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

 

Il parziale pagamento

 

Il pagamento parziale delle rate non comporta, invece, la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

 

L’INPS precisa, infine, che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in commento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024



Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024


Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.
























EVR 2024 Operai
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40



































EVR 2024 Impiegati
Livello Paga base al 1° luglio 2023 5% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

CIRL Alimentari Artigianato Friuli Venezia Giulia: siglata la nota congiunta sul premio di risultato



Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 


Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità































SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S 44,75 euro
1 40,18 euro
2 36,78 euro
3A 34,28 euro
3 32,42 euro
4 31,10 euro
5 29,66 euro
6 27,75 euro

 





































SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S 37,80 euro
Al 35,14 euro
A2 32,91 euro
A3 30,14 euro 
A4 28,55 euro
B1 37,01 euro
B2 30,40 euro
B3S 29,59 euro
B3 28,62 euro
B4 27,15 euro
















































SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
Livelli Aumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1 59,96 euro
Q 61,96 euro
2 53,45 euro
A 39,66 euro
B 36,24 euro
3 45,85 euro
C 34,18 euro
D 32,25 euro
4 41,51 euro
E 30,25 euro
5 38,26 euro
6 36,09 euro
7 33,92 euro
8 31,75 euro

Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.