Procedura domande ANF DIP

Quote associative 2022 Fondo Arco

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).


 

Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti

SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare:


– sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022,


– sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022.


“Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al:


– I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v..


– II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.


Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”

Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione


3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.


L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.


Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).

Edilizia Industria Provincia di Roma: EVR anno 2022



L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022


Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:


a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);


b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).


c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.


 


Tabella A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi


Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)


IMPIEGATI – Valori mensili
























Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello – 1.a categoria 61,95
5° livello – 2.a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3.a categoria 44,74
2° livello – 4.a categoria 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 34,41


OPERAI – Valori orari






















Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16


Tabella B – Imprese con un parametro aziendale negativo


65% dell’EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)


IMPIEGATI – Valori mensili
























Livelli

Importi in Euro

7° livello – Quadri e 1.a categoria super 44,74
6° livello – 1.a categoria 40,27
5° livello – 2.a categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3.a categoria 29,08
2° livello – 4.a categoria 26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego 22,37


OPERAI – Valori orari






















Operai di produzione

Importi in Euro

4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13

Operai discontinui

Importi in Euro

Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10


L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l’EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un’apposita autodichiarazione all’ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.