Società e enti sportivi: istruzioni per il versamento dei tributi sospesi

I versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, scaduti il 22 dicembre 2022, possono essere effettuati con pagamento unico entro il 29 dicembre 2022 o a rate, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27 dicembre 2022, n. 80).

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, fornisce le istruzioni per il versamento dei tributi sospesi da parte di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, scaduti il 22 dicembre. Tali versamenti, per effetto dell’articolo 1, commi 160 e 161 del disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, possono essere effettuati entro il 29 dicembre 2022.

 

In particolare, i soggetti interessati dovranno effettuare entro tale data i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA, utilizzando i codici tributi ordinari e indicando i periodi di riferimento originari, tramite modello F24.

In alternativa, è possibile optare per il pagamento in 60 rate mensili dello stesso importo. In questo caso le prime tre devono essere pagate entro la stessa data (29 dicembre). Le altre rate mensili andranno pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento 2022. 

Manovra 2023: contrasto al caro energia e misure fiscali

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, dopo il via libera della Camera passa ora al vaglio del Senato. Oltre agli interventi a sostegno delle imprese e nel settore del lavoro e delle politiche sociali, si segnalano importanti misure per contenere gli effetti del caro energia e in ambito fiscale (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Tra le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, il disegno di legge prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativamente al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali al 45% (in luogo del 40%) per le imprese gasivore e energivore.

 

Si estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

L’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet (133,4 milioni) in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

 

Sono sospesi fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali allacciati alla rete del trasporto del gas naturale (50 milioni).

 

Riguardo alle misure in materia fiscale, si segnala, in particolare, la modifica della disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo l’innalzamento dai 400.000 euro ai 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (con effetti complessivi pari a circa 139 milioni nel 2024), nonché l’innalzamento dal 3 al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori (circa 51 milioni nel 2024 e 29 milioni annui nel periodo 2025-2027).

 

Ancora, tra le misure introdotte per ridurre la pressione fiscale, si ricorda quella relativa al regime forfettario, con l’innalzamento a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) della soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Dichiarazione redditi 2023: sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli con istruzioni

Online le bozze dei modelli 2023 con le istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 22 dicembre 2022. Si tratta modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2023, in versione di bozza, con le relative istruzioni. Nel dettaglio, sono online i modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap.
Nei modelli 730 e Redditi persone fisiche si segnala la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d’imposta per sostenere imprese e operatori economici nell’acquisto di gas e prodotti energetici.

 

Al debutto il bonus per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per l’attività fisica adattata, rivolto alle persone che soffrono di patologie croniche o disabilità fisiche, da eseguire sotto la supervisione di un professionista. Infine, nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le donazioni alle fondazioni ITS Academy, in misura variabile dal 30 al 60 per cento in base al tasso di disoccupazione del territorio in cui operano.

 

Tra le novità introdotte nel modello di dichiarazione 770/2023, i nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti e l’introduzione, nel quadro SO, di un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. 

 

Le istruzioni e i Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap sono stati aggiornati per accogliere le novità normative riguardanti le imposte sui redditi e l’Irap.

 

Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

 

Tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

Milleproroghe 2023: le novità sul piano fiscale

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l’esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.

Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.